Alle Società ns Clienti in indirizzo
Oggetto: Nuovi obblighi di pubblicità per le società - Modificato l'articolo 2250 Codice civile e inasprito con sanzioni l'obbligo di pubblicazione di informazioni legali negli atti, nella corrispondenza e nel sito web.
L'articolo 2250 del Codice Civile dispone per le società sia di persone che di capitale
l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture,
lettere) i seguenti dati:
1) la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese
ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (solo
per le società di capitali);
3) l'eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte
le tipologie di società);
4) lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").
La legge 88/2009 all'articolo 42 ( testo di modifica dell'art. 2250 C.C,) ha introdotto
l'obbligo, ma solo per le società di capitali, di pubblicare tali informazioni anche nei
siti web delle società medesime.
Sono inoltre state introdotte sanzioni per le società (sia di persone che di capitali) che
non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella
corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web. La nuova legge
prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 Codice Civile con
un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun
componente dell'organo di amministrazione.
Nell'attesa di ricevere i dati succitati, dichiarandoci a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità, con l'occasione porgiamo distinti saluti.
BusinessWeb srl
Ufficio Amministrazione
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